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Requisiti di partecipazione alla gara richiesti alle imprese

Oltre ai requisiti di ordine generale ed a quelli di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici quando il contratto abbia per oggetto anche la progettazione gli operatori economici dovranno possedere i requisiti prescritti per i progettisti (art. 53, comma 3, del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture Decreto legislativo n. 163/2006), ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta , o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando dovrà indicare i requisiti richiesti per i progettisti e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto. L'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d'asta.

Requisiti di progettazione

 

Il servizio requisiti offerto da Aiplan 

Se avete necessità di partecipare a una gara per l’affidamento di lavori in appalto integrato che prevede di conseguenza anche lo sviluppo del progetto definitivo/esecutivo e non siete in grado di farvi fronte esclusivamente con il vostro personale avrete necessità di ricercare soggetti in possesso dei requisiti di progettazione.

Per l’appalto integrato siamo i vostri partner per la progettazione. Operativamente articoliamo il servizio nei seguenti punti:

- analisi dei documenti di gara: bando, disciplinare e progetto;

- verifica dell’importo a base d’asta afferente i servizi di progettazione e dichiarazione di ribasso sulla parcella;

- verifica dei requisiti richiesti e, se necessario, formazione di un’associazione temporanea professionale;

- compilazione delle dichiarazioni amministrative di nostra competenza;

- produzione del materiale in tempo utile per la consegna formale alla Stazione Appaltante.


Aiplan, insieme ai suoi consulenti esterni, è in grado di coprire tutte le categorie di progettazione.

Hai bisogno dei requisiti di progettazione per una gara?    inviaci BANDO e DISCIPLINARE

Ti invieremo risponderemo entro 1 giorno lavorativo

  

Le classi di progettazione stabilite dalla legge 143/1949

classe

categoria

oggetto

I

 

Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative

 

a)

Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili.

Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.

 

b)

Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza, organismi costruttivi in metallo.

 

c)

Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo , edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.

 

d)

Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali

 

e)

Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.

 

f)

Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.

 

g)

Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.

II

 

Impianti industriali completi e cioé: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi, necessari allo svolgimento dell’industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali.

 

a)

Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

 

b)

Impianti dell’industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici , officine meccaniche, cantieri navali , fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentare, tintorie.

 

c)

Impianti dell’industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) , impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.

III

 

Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi..

 

a)

Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell’energia elettrica e della forza motrice, per l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell’interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognaturra domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

 

b)

Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell’aria compressa , del vuoto impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici

 

c)

Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.

IV

 

Impianti elettrici

 

a)

Impianti e termoelettrici, impianti dell’elettrochimica e dell’elettrometallurgia.

 

b)

Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica.

 

c)

Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia.

V

 

Macchine isolate e loro parti.

VI

 

Ferrovie e strade

 

a)

Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d’arte di importanza da compensarsi a parte.

 

b)

Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie di montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d’arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.

VII

 

Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d’arte di importanza, da computarsi a parte.

 

a)

Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani.

 

b)

Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d’acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica

 

c)

Opere di navigazione interna e portuali.

VIII

 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua – Fognature urbane.

IX

 

Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.

 

a)

Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche, strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.

 

b)

Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.

 

c)

Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.

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